Tradimento e legge: quando l’infedeltà può avere conseguenze legali

In Italia, il tradimento non è più un reato, ma può comunque avere conseguenze legali, soprattutto in caso di separazione. L’articolo 143 del Codice Civile stabilisce che i coniugi sono tenuti alla “fedeltà reciproca”, oltre che alla coabitazione, alla collaborazione e all’assistenza morale e materiale.
Questa obbligazione ha valore giuridico. La sua violazione non comporta sanzioni penali, ma può incidere in modo significativo sul piano civile, specie in caso di crisi coniugale.
Tradimento e addebito della separazione: quando e con quali conseguenze
L’articolo 151 del Codice Civile disciplina l’addebito della separazione, cioè l’attribuzione della responsabilità della fine del matrimonio a uno dei coniugi. Il tradimento può condurre a una separazione con addebito solo se rappresenta la causa principale e determinante della rottura del rapporto.
La giurisprudenza recente è chiara: se la crisi era già in atto, l’infedeltà non basta da sola per giustificare l’addebito. Il tradimento deve aver provocato la rottura, non esserne il risultato. La Corte di Cassazione lo ha ribadito nella sentenza n. 4038 del 2024.
Le conseguenze dell’addebito sono rilevanti: chi lo subisce perde il diritto al mantenimento (salvo casi di bisogno oggettivo) e può anche perdere i diritti successori. Inoltre, l’addebito può influenzare la ripartizione delle spese processuali e danneggiare l’immagine pubblica.
Le prove dell’infedeltà: cosa è ammesso e cosa è illecito
Nel contesto di una separazione con addebito, la prova dell’infedeltà è essenziale, ma deve essere raccolta legalmente. Sono ammesse:
- testimonianze dirette;
- fotografie o video scattati in luoghi pubblici;
- relazioni di investigatori privati che agiscano nel rispetto della legge.
Sono invece vietati e inutilizzabili in giudizio:
- intercettazioni ambientali o telefoniche senza autorizzazione;
- accessi abusivi a smartphone, e-mail o profili social;
- dispositivi GPS nascosti o microspie.
Raccogliere prove in modo illegale può comportare responsabilità penali, ad esempio per violazione della privacy (art. 615-bis c.p.) o accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.). Anche in sede civile, l’uso di mezzi illeciti può indebolire la posizione della parte che li presenta.
Reati e responsabilità legate all’infedeltà: quando il tradimento sfocia nell’illecito penale
Sebbene il tradimento non sia più un reato nel nostro ordinamento, può diventare il contesto in cui si manifestano comportamenti penalmente rilevanti. Secondo gli esperti legali di consulenzadivorzio.it, specializzati proprio in separazioni e divorzi in Italia, alcune condotte legate all’infedeltà — come la vendetta, l’umiliazione sistematica o il controllo ossessivo del partner — possono integrare fattispecie criminose, con conseguenze anche molto gravi sul piano giudiziario.
Tra le ipotesi più frequenti troviamo, innanzitutto, i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). La giurisprudenza ha riconosciuto che un’infedeltà ostentata, ripetuta e accompagnata da umiliazioni può costituire un vero e proprio abuso psicologico continuato, punibile penalmente. È il caso, ad esempio, di chi offende o denigra il partner davanti ai figli o in pubblico per giustificare la propria relazione extraconiugale, causando sofferenze emotive gravi e durature.
Un altro reato oggi molto rilevante è il revenge porn (art. 612-ter c.p.), introdotto con la legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”). Si configura quando, dopo un tradimento o una rottura, uno dei partner diffonde — o minaccia di diffondere — immagini intime dell’altro, senza il suo consenso. La pena prevista arriva fino a sei anni di reclusione, con aggravanti se il fatto è commesso da un ex partner o tramite canali digitali.
Tra le condotte penalmente rilevanti figura anche la violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Se l’amante viene introdotto in casa senza il consenso del coniuge convivente, la presenza può essere considerata illegittima e configurare un reato, a prescindere dal fatto che l’altro coniuge ne fosse al corrente.
Non meno grave è il reato di atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.), che può emergere dopo la scoperta del tradimento o la fine della relazione. Telefonate ripetute, pedinamenti, appostamenti sotto casa o minacce verbali rivolte al partner o all’amante rientrano pienamente nella casistica prevista dalla norma.
Infine, è importante segnalare che anche alcune modalità di raccogliere prove di infedeltà — ad esempio, tramite spyware, localizzatori GPS nascosti o accesso non autorizzato a dispositivi digitali — possono configurare violazione della privacy (art. 615-bis c.p.) o accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.), con conseguenze penali per chi le utilizza.
In tutti questi casi, ciò che rileva per la legge non è l’infedeltà in sé, ma le condotte con cui essa si manifesta o viene gestita. È quindi essenziale agire con consapevolezza e nel rispetto della legalità, evitando reazioni impulsive o vendicative. Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia e diritto penale è il primo passo per tutelarsi — sia come persona tradita sia come parte coinvolta in una separazione complessa.